Art. 89
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'ingiunzione e' eseguibile trenta giorni dopo la sua intimazione.
tolto: Contro l'ingiunzione il debitore puo' provvedersi avanti la Autorita' giudiziaria ordinaria mediante istanza di opposizione da notificarsi all'Ufficio del Registro che emise l'ingiunzione.
tolto: L'istanza d'opposizione non sospende l'obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie; si eccettua il caso in cui si tratti di supplementi di tassa, qualora l'istanza d'opposizione sia notificata all'Ufficio del Registro prima della scadenza dei trenta giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo, o sia nello stesso termine presentata all'Autorita' giudiziaria nelle Provincie nelle quali le notificazioni si fanno giudizialmente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art89 · fonte del testo
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