Art. 88
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 140 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse di Registro e delle pene pecuniarie stabilite dalla presente legge e' l'ingiunzione.
tolto: L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente Ufficio del Registro di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie dall'Ufficio stesso indicate. L'ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal Giudice di Mandamento, o Pretore, nella cui giurisdizione risiede l'Ufficio del Registro che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed e' intimata mediante consegna di copia della medesima al debitore personalmente, od al suo domicilio o residenza, od all'abituale sua dimora, oppure a chi lo rappresenti. L'intimazione e' fatta per mezzo d'Usciere, il quale ne stendera' relazione sulla ingiunzione originale.
tolto: Per l'intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dall'ordinaria procedura civile per le citazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art88 · fonte del testo
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