Art. 87
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[1]La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta all'Autorita' giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione ha sede l'Ufficio del Registro che ha liquidata la tassa o pena pecuniaria controversa.
[2]Davanti ai Giudici e Tribunali di Circondario si procedera' sommariamente.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
