Art. 86
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La risoluzione delle questioni che potranno insorgere sulla percezione delle tasse e delle pene pecuniarie prima dell'introduzione della domanda giudiziale e' riservata all'Amministrazione del Registro.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
