Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 213 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Alla denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono obbligati gli eredi, i donatari o legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredita' ed esecutori testamentari.

tolto: L'obbligo della denunzia e' solidale per i coeredi, e la denunzia deve estendersi all'intero asse ereditario.

tolto: La denunzia dei trasferimenti per causa di morte deve prodursi nel termine:

tolto: Di mesi quattro dal giorno della morte, quando colui dal quale procede la successione od il legato e' morto nello Stato;

tolto: Di mesi sei se e' morto in altre parti d'Europa;

tolto: Di mesi diciotto se e' morto fuori d'Europa.

tolto: In caso di assenza, il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto.

tolto: In caso di ritorno dell'assente, le tasse pagate saranno restituite sotto la sola deduzione di una parte di esse, corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: La stessa decorrenza di termine e' stabilita per le successioni i cui beni fossero stati posti sotto sequestro.

tolto: Agli eredi o legatari che dichiareranno di non assumere tale qualita' salvo col beneficio dell'inventario, ed adempiranno alle obbligazioni dalla legge in tal caso prescritte, il termine per presentare la denunzia non decorrera', salvo dalla scadenza di quello per deliberare sull'accettazione o ripudiazione dell'eredita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art31 · fonte del testo

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