Art. 28
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[1]Gli atti per iscrittura privata, dove questa forma e' ammessa dalla legge civile, contenenti trasmissione di proprieta' o di usufrutto di beni immobili situati nello Stato, od imposizione sui medesimi di servitu', ipoteche, od altri pesi, affittamenti, subaffitti, loro cessione o surrogazione o d'anticresi, devono denunziarsi e registrarsi entro tre mesi dalla loro data.
[2]Quando questi contratti non risultassero da convenzione scritta, e la loro efficacia sia ammessa dalla legge civile, il termine di tre mesi per la denunzia decorrera' dal giorno della loro esecuzione.
[3]Per gli atti della medesima specie fatti all'estero, qualunque sia la loro forma, il termine per la denunzia sara' di sei mesi dalla loro data, se fatti in Europa, o di mesi diciotto, se fuori d'Europa.
[4]Per i testamenti, tale termine e' quello stabilito dall'art. 31, ed e' computabile dalla morte del testatore.
[5]Sono comprese tra gli atti fatti all'estero anche le sentenze pronunziate dai Regii Consoli, per cui e' obbligatoria la denunzia entro il termine rispettivamente stabilito di sei mesi o di mesi diciotto, quando ne deriva alcuna delle trasmissioni od obbligazioni accennate in quest'articolo relativamente ad immobili situati nello Stato. Vi sono pure comprese le sentenze profferite dai Tribunali esteri che abbiano i medesimi effetti, eccettoche' si dimostri che nello Stato da cui provengono le sentenze profferite nel Regno vadano esenti da tasse simili a quelle per la cui applicazione viene prescritta la denunzia.
[6]Le parti contraenti, e, quanto alle sentenze, le parti interessate, sono responsabili solidariamente per la denunzia di cui e' parola nel presente articolo.
[7]I testamenti in forma privata, pei quali, dove questa forma e' ammessa, si devolve in tutto od in parte la eredita', quando non sono depositati presso un Notaio od un'Autorita' giudiziaria, un Ufficio od Archivio pubblico, dovranno prodursi per la tassa, per originale o per copia autentica, da un Notaio, dalle persone, ed entro il termine che sono indicati dall'art. 31 per la denunzia dell'eredita'.
[8]La verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto tanto pubblico che privato, o l'esecuzione di essa, prima che la condizione siasi verificata, sara' denunziata dalle parti contraenti, o dagli interessati entro i termini da questo articolo stabiliti, decorribili o dal giorno della verificatasi condizione, o da quello dell'esecuzione del contratto.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
