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Il termine per le espropriazioni stabilito dall'articolo 2 della predetta legge 7 luglio 1889 e' prorogato di altri cinque anni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 luglio 1902, n. 306
1La L. 7 luglio 1902, n. 306, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine indicato all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1898, n. 509, sulla sistemazione della zona monumentale di Roma, verra' a scadere il 14 luglio 1904".
Testo in vigore dal 12 agosto 1902 al 24 luglio 1904
