Le espropriazioni ed i lavori relativi saranno incominciati e compiuti entro il periodo di anni cinque da potersi prorogare dal Ministero della Pubblica Istruzione, d'accordo col municipio di Roma, nei casi e nei modi indicati all'articolo 13 della legge 25 giugno 1865 sopramentovata.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 luglio 1889, n. 6211
1La L. 7 luglio 1889, n. 6211 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 3 della legge 14 luglio 1887, N. 4730, sara' d'anni 10 dalla promulgazione della legge stessa".
Testo vigente dal 8 agosto 1889
