[1]Per la esecuzione del piano di che nei precedenti articoli e' autorizzata la spesa di lire 1,800,000.
[2]Nel bilancio dell'Istruzione Pubblica, per l'esercizio corrente 1898-99, sara' iscritta la prima rata di quella spesa in lire 200,000.
[3]Il bilancio dell'Entrata registrera' nell'esercizio medesimo la corrispondente rata di concorso del Comune di Roma in lire 100,000 e il contributo dei proprietari di beni confinanti e contigui ai termini dell'articolo 7 della legge 14 luglio 1887, n. 4730.
[4]Le residue somme di spesa e di concorso saranno ripartite ed iscritte negli esercizi successivi con la legge del bilancio.
Testo vigente dal 31 dicembre 1898
