Art. 20
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[1]Il contravventore alle disposizioni degli articoli 12, 13, 15 e 16 e' punito a termini degli articoli 437, 439, 440, 441 e 442 del Codice penale.
[2]Il contravventore alle disposizioni dell'articolo 14 e' punito coll'ammenda sino a cento lire.
[3]Il contravventore alle disposizioni dell'articolo 19 e' punito coll'arresto sino a tre mesi, estensibile a sei, ove la contravvenzione sia commessa di notte o in adunanze e concorsi di gente per pubbliche solennita', fiere, feste, processioni o mercati.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
