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[1]Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di venti metri dalle abitazioni, dai luoghi cinti da muro e dalle strade pubbliche, e di cinquanta metri dai corsi d'acqua, canali, acquedotti e sorgenti, senza una speciale autorizzazione del ((Sottoprefetto)), sentito l'ingegnere delle miniere, e se non sara' stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali tali scavi potrebbero dar luogo.
[2]Uguali distanze saranno osservate anche per livellamenti che si facessero nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso sanitario.
[3]Una maggiore distanza potra' pero', a seconda dei casi, essere prescritta dal ((Sottoprefetto)), sul parere dell'ingegnere suddetto, ed, ove lo creda necessario, su quello degli ingegneri del Genio civile.
[4]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1924
1Il Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1924 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "I provvedimenti commessi al prefetto dall'art. 6 della legge 30 marzo 1893, n. 184, che riguardino opere da compiersi in prossimita' di sorgenti, la utilizzazione delle quali sia stata autorizzata a norma del presente regolamento, devono essere preceduti anche dal parere del medico provinciale".
Testo in vigore dal 30 gennaio 1924 al 22 dicembre 2008
