Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 novembre 1919 al 30 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di venti metri dalle abitazioni, dai luoghi cinti da muro e dalle strade pubbliche, e di cinquanta metri dai corsi d'acqua, canali, acquedotti e sorgenti, senza una speciale autorizzazione del Prefetto, sentito l'ingegnere delle miniere, e se non sara' stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali tali scavi potrebbero dar luogo.

[2]Uguali distanze saranno osservate anche per livellamenti che si facessero nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso sanitario.

[3]Una maggiore distanza potra' pero', a seconda dei casi, essere prescritta dal Prefetto, sul parere dell'ingegnere suddetto, ed, ove lo creda necessario, su quello degli ingegneri del Genio civile.

[4]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1924

1

Il Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1924 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "I provvedimenti commessi al prefetto dall'art. 6 della legge 30 marzo 1893, n. 184, che riguardino opere da compiersi in prossimita' di sorgenti, la utilizzazione delle quali sia stata autorizzata a norma del presente regolamento, devono essere preceduti anche dal parere del medico provinciale".

Testo in vigore dal 9 novembre 1919 al 30 gennaio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 novembre 1919

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1893 al 9 novembre 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1924

    Il Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1924 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "I provvedimenti commessi al prefetto dall'art. 6 della legge 30 marzo 1893, n. 184, che riguardino opere da compiersi in prossimita' di sorgenti, la utilizzazione delle quali sia stata autorizzata a norma del presente regolamento, devono essere preceduti anche dal parere del medico provinciale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1893-03-30;184~art6 · fonte del testo

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