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[1]Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di venti metri dalle abitazioni, dai luoghi cinti da muro e dalle strade pubbliche, e di cinquanta metri dai corsi d'acqua, canali, acquedotti e sorgenti, senza una speciale autorizzazione del Prefetto, sentito l'ingegnere delle miniere, e se non sara' stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali tali scavi potrebbero dar luogo.

[2]Uguali distanze saranno osservate anche per livellamenti che si facessero nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso sanitario.

[3]Una maggiore distanza potra' pero', a seconda dei casi, essere prescritta dal Prefetto, sul parere dell'ingegnere suddetto, ed, ove lo creda necessario, su quello degli ingegneri del Genio civile.

Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 9 novembre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-03-30;184~art6 · fonte del testo

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