Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed e' vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
[2]E' pure vietata la raccolta degli animali cosi' storditi od uccisi.
[3]((Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal prefetto, il quale, in base alle istruzioni da chiedere al Ministero dell'economia nazionale, prescrivera' gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca.
[4]Lo stesso Ministero ha facolta' di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi gia' rilasciati, e di obbligare in casi speciali chi e' causa degli inquinamenti ad eseguire opere di ripopolamento ittico)).
[5]((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO D.L. 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 6 DICEMBRE 1928, N. 2940)).
[6]Per le zone di mare provvedera' la Direzione generale della marina mercantile, d'accordo col Ministero dell'agricoltura, sentito il Comitato interministeriale della pesca.
[7]((Per regolamento saranno stabilite le norme per evitare i danni che possono essere prodotti alla pescosita' dai versamenti in mare di residui di olii minerali o di altri rifiuti di bordo)).
Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009
