Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1877 al 17 aprile 1921. Leggi il testo vigente →
[1]E' proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed e' vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
[2]E' pure vietata la raccolta degli animali cosi' storditi od uccisi.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 17 aprile 1921
