Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1877 al 17 aprile 1921. Leggi il testo vigente →

[1]E' proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed e' vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

[2]E' pure vietata la raccolta degli animali cosi' storditi od uccisi.

Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 17 aprile 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-03-04;3706~art5 · fonte del testo

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