Art. 5
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[1]E' proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed e' vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
[2]E' pure vietata la raccolta degli animali cosi' storditi od uccisi.
[3]((Stabilimenti industriali prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche debbono ottenere un permesso dal prefetto il quale, su conforme parere dall'Ispettorato superiore della pesca, prescrivera' i provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca, conciliando i vari interessi.
[4]L'Ispettorato superiore della pesca potra' provocare dai prefetti le modificazioni da introdursi nelle concessioni gia' esistenti.
[5]Nei casi di inquinamenti di tratti di corso d'acqua che impediscano la circolazione del pesce, l'Ispettorato potra' obbligare a ripopolare i tratti non inquinati da chi e' causa dell'inquinamento.
[6]Per le zone di mare provvedera' la Direzione generale della marina mercantile, d'accordo col Ministero dell'agricoltura, sentito il Comitato interministeriale della pesca)).
Testo in vigore dal 17 aprile 1921 al 27 gennaio 1928
