Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per le infrazioni alla presente legge punite con pene pecuniarie, e limitatamente alla polizia delle acque, prima che dall'autorita' giudiziaria sia pronunciata sentenza definitiva, colui che le ha commesse, qualora noi sia recidivo, puo' far domanda al capitano di porto, se si tratti di pesca in acque salse o salmastre, e al prefetto o sottoprefetto se si tratti di pesca in acque dolci, per ottenere che la procedura sia definita in via amministrativa, ((previo deposito)) di due terzi del massimo della pena pecuniaria stabilita dalle norme legislative o regolamentari.

[2]((Eseguito il deposito, il capitano di porto od il prefetto richiamera' gli atti dall'autorita' giudiziaria, e, stabilito l'ammontare della pena pecuniaria, provvedera' al pagamento delle eventuali spese di giudizio prenotate al campione penale, versando la differenza all'ufficio del registro)).

Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1928

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1921 al 27 gennaio 1928. 25 parole tolte, 37 parole aggiunte in 2 capoversi.

… in acque dolci, per ottenere che la procedura sia definita in via amministrativa, previo tolto: il pagamento aggiunto: deposito di due terzi del massimo della pena pecuniaria stabilita dalle norme legislative o regolamentari.

tolto: Ilaggiunto: Eseguito il deposito, il capitano di porto tolto: o il prefetto richiedera' in questo caso gli atti all'autorita' giudiziaria e notifichera' a quest'ultima la avvenuta obiezione da parte del contravventore aggiunto: od il prefetto richiamera' gli atti dall'autorita' giudiziaria, e, stabilito l'ammontare della pena pecuniaria, provvedera' al pagamento delle eventuali spese di giudizio prenotate al campione penale, versando la differenza all'ufficio del registro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1877-03-04;3706~art22 · fonte del testo

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