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Per tutte le infrazioni alla presente legge, prima che sia pronunciata sentenza definitiva; il contravventore non recidivo potra' ottenere che l'applicazione delle pene sia pronunciata in via amministrativa dal capitano o dall'ufficiale porto, se trattasi di pesca di mare, e se trattasi di pesca di fiume o di lago, dal prefetto.

Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 17 aprile 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-03-04;3706~art22 · fonte del testo

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