Art. 22
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1877 al 17 aprile 1921. Leggi il testo vigente →
Per tutte le infrazioni alla presente legge, prima che sia pronunciata sentenza definitiva; il contravventore non recidivo potra' ottenere che l'applicazione delle pene sia pronunciata in via amministrativa dal capitano o dall'ufficiale porto, se trattasi di pesca di mare, e se trattasi di pesca di fiume o di lago, dal prefetto.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 17 aprile 1921
