Art. 19
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[1]((La recidiva entro l'anno sara' punita colla sospensione dell'esercizio della pesca e col ritiro della licenza per un tempo non minore di un mese e non superiore ai sei mesi; la seconda recidiva, non oltre un anno dalla prima, verra' punita colla sospensione dall'esercizio, per un tempo non minore di tre mesi e non superiore all'anno. Tutte le pene debbono essere trascritte nell'apposito foglio della licenza di cui agli articoli 18 e 20 della presente legge.
[2]Chiunque verra' trovato a pescare senza licenza incorrera':
[3]1° se possessore della licenza ma che non l'abbia con se', alla sospensione di pescare per otto giorni;
[4]2° per chi pesca senza licenza ad una pena pecuniaria di L. 50 e, se recidivo entro l'anno, di L. 100.
[5]«I negozianti o industriali che vendono pesce catturato con mezzi proibiti dalla legge saranno soggetti ad una pena pecuniaria non inferiore a L. 1000 e alla inibizione dell'esercizio di vendita almeno per un mese.
[6]Le pene debbono essere trascritte nella licenza a cura della autorita' giudicante)).
Testo in vigore dal 17 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
