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[1]((La recidiva entro l'anno sara' punita colla sospensione dell'esercizio della pesca e col ritiro della licenza per un tempo non minore di un mese e non superiore ai sei mesi; la seconda recidiva, non oltre un anno dalla prima, verra' punita colla sospensione dall'esercizio, per un tempo non minore di tre mesi e non superiore all'anno. Tutte le pene debbono essere trascritte nell'apposito foglio della licenza di cui agli articoli 18 e 20 della presente legge.

[2]Chiunque verra' trovato a pescare senza licenza incorrera':

[3]1° se possessore della licenza ma che non l'abbia con se', alla sospensione di pescare per otto giorni;

[4]2° per chi pesca senza licenza ad una pena pecuniaria di L. 50 e, se recidivo entro l'anno, di L. 100.

[5]«I negozianti o industriali che vendono pesce catturato con mezzi proibiti dalla legge saranno soggetti ad una pena pecuniaria non inferiore a L. 1000 e alla inibizione dell'esercizio di vendita almeno per un mese.

[6]Le pene debbono essere trascritte nella licenza a cura della autorita' giudicante)).

Testo in vigore dal 17 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1921

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1877 al 17 aprile 1921. 35 parole tolte, 151 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Se vi e' stataaggiunto: La recidiva entro l'annotolto: , le pene stabilite dagli articoli precedenti dovranno aumentarsi senza pero' che arrivino al doppio.

tolto: La aggiunto: sara' punita colla sospensione dell'esercizio della pesca e col ritiro della licenza per un tempo non minore di un mese e non superiore ai sei mesi; la seconda recidiva, tolto: commessa non oltre un anno tolto: dopo la prima, sara' punita eziandio aggiunto: dalla prima, verra' punita colla sospensione dall'esercizio tolto: della pescaaggiunto: , per un tempo non minore di tolto: quindici giorni, ne' maggiore di un mese aggiunto: tre mesi e non superiore all'anno. Tutte le pene debbono essere trascritte nell'apposito foglio della licenza di cui agli articoli 18 e 20 della presente legge.

aggiunto: Chiunque verra' trovato a pescare senza licenza incorrera':

aggiunto: 1° se possessore della licenza ma che non l'abbia con se', alla sospensione di pescare per otto giorni;

aggiunto: 2° per chi pesca senza licenza ad una pena pecuniaria di L. 50 e, se recidivo entro l'anno, di L. 100.

aggiunto: «I negozianti o industriali che vendono pesce catturato con mezzi proibiti dalla legge saranno soggetti ad una pena pecuniaria non inferiore a L. 1000 e alla inibizione dell'esercizio di vendita almeno per un mese.

aggiunto: Le pene debbono essere trascritte nella licenza a cura della autorita' giudicante.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1877-03-04;3706~art19 · fonte del testo

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