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[1]Se vi e' stata recidiva entro l'anno, le pene stabilite dagli articoli precedenti dovranno aumentarsi senza pero' che arrivino al doppio.

[2]La seconda recidiva, commessa non oltre un anno dopo la prima, sara' punita eziandio colla sospensione dall'esercizio della pesca per un tempo non minore di quindici giorni, ne' maggiore di un mese.

Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 17 aprile 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-03-04;3706~art19 · fonte del testo

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