Art. 16
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[1]((Chiunque peschi nelle acque di proprieta' privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrera' in una pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000 senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.
[2]Incorre nel reato punito dagli articoli 402 e seguenti del Codice penale chiunque peschi di frodo in dette acque qualora esse, per disposizione naturale o per opere manufatte, si trovino racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento, ancorche' tali acque siano comunicanti con quelle pubbliche.
[3]Chi trasgredisca o concorra a far trasgredire le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 4 marzo 1877, numero 3706, incorre in una pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000)).
[4]Le infrazioni agli articoli 5 e 6 della legge suddetta sono punite con pena pecuniaria da L. 500 a L. 1000.
[5]Incorre nella pena pecuniaria da L. 30 a L. 200 chi trasgredisca al disposto della seconda parte dell'art. 5 medesimo.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009
