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[1]((Chiunque peschi nelle acque di proprieta' privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrera' in una pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000 senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.

[2]Incorre nel reato punito dagli articoli 402 e seguenti del Codice penale chiunque peschi di frodo in dette acque qualora esse, per disposizione naturale o per opere manufatte, si trovino racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento, ancorche' tali acque siano comunicanti con quelle pubbliche.

[3]Chi trasgredisca o concorra a far trasgredire le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 4 marzo 1877, numero 3706, incorre in una pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000)).

[4]Le infrazioni agli articoli 5 e 6 della legge suddetta sono punite con pena pecuniaria da L. 500 a L. 1000.

[5]Incorre nella pena pecuniaria da L. 30 a L. 200 chi trasgredisca al disposto della seconda parte dell'art. 5 medesimo.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 157/1973

    Questione infondata
    21 novembre 1973

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (legge sulla pesca), e degli artt. 26, 27 e 33 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico delle leggi sulla pesca), sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte…

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 16 Sulla pesca · Art. 26 Testo unico pesca

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1928

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1921 al 27 gennaio 1928. 17 parole tolte, 83 parole aggiunte in 3 capoversi.

Chiunque peschi nelle acque di proprieta' privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca aggiunto: o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrera'tolto: , oltre che nelle sanzioni penali comminate da altre leggi pei delitti, in una pena pecuniaria da L. 200 a L. tolto: 500 aggiunto: 1000 senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.

aggiunto: Incorre nel reato punito dagli articoli 402 e seguenti del Codice penale chiunque peschi di frodo in dette acque qualora esse, per disposizione naturale o per opere manufatte, si trovino racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento, ancorche' tali acque siano comunicanti con quelle pubbliche.

tolto: Nella medesima pena incorrera' chiaggiunto: Chi trasgredisca o concorra a far trasgredire le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 4 marzo 1877aggiunto: , numero 3706, incorre in una pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1877-03-04;3706~art16 · fonte del testo

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