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[1]Chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprieta' privata, ovvero in quelle soggette a diritti di pesca, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, ovvero trasgredisca le disposizioni contenute nell'articolo 3, nella parte prima dell'articolo 5 e nell'articolo 6, incorrera' in una pena pecuniaria estensibile a 200 lire, eccetto il caso in cui il fatto costituisca un reato maggiore.

[2]Incorrera' nell'ammenda di lire 2 a 20 chi trasgredisca il disposto della seconda parte dell'articolo 5.

Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 17 aprile 1921

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 157/1973

    Questione infondata
    21 novembre 1973

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (legge sulla pesca), e degli artt. 26, 27 e 33 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico delle leggi sulla pesca), sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte…

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 16 Sulla pesca · Art. 26 Testo unico pesca

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-03-04;3706~art16 · fonte del testo

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