Art. 16
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[1]Chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprieta' privata, ovvero in quelle soggette a diritti di pesca, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, ovvero trasgredisca le disposizioni contenute nell'articolo 3, nella parte prima dell'articolo 5 e nell'articolo 6, incorrera' in una pena pecuniaria estensibile a 200 lire, eccetto il caso in cui il fatto costituisca un reato maggiore.
[2]Incorrera' nell'ammenda di lire 2 a 20 chi trasgredisca il disposto della seconda parte dell'articolo 5.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 17 aprile 1921
