Art. 16
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[1]((Chiunque peschi nelle acque di proprieta' privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrera', oltre che nelle sanzioni penali comminate da altre leggi pei delitti, in una pena pecuniaria da L. 200 a L. 500.
[2]Nella medesima pena incorrera' chi trasgredisca o concorra a far trasgredire le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 4 marzo 1877
[3]Le infrazioni agli articoli 5 e 6 della legge suddetta sono punite con pena pecuniaria da L. 500 a L. 1000.
[4]Incorre nella pena pecuniaria da L. 30 a L. 200 chi trasgredisca al disposto della seconda parte dell'art. 5 medesimo)).
Testo in vigore dal 17 aprile 1921 al 27 gennaio 1928
