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[1]Nessuna delle controversie indicate nell'art. 8 puo' essere portata innanzi alla Giuria, o, se ecceda la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinari, senza previo sperimento di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione.

[2]Della conciliazione non riescita sara', a richiesta della parte interessata, fatto risultare con processo verbale, esprimente anche il parere dell'ufficio, analogamente a quanto e' prescritto dall'art. 402 del codice di procedura civile.

[3]L'operaio che avra', da parte sua, aderito alla proposta conciliativa, e' ammesso di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudizialmente le domande sulle quali abbia riportato parere favorevole.

Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-06-15;295~art10 · fonte del testo

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