Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1893
Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009. 117 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le decisioni date dalla Giuria ai termini dell'art. 9 non sono soggette ad appello, che per motivi di incompetenza o per eccesso di potere; nei quali casi la cognizione dell'appello spetta, secondo il valore della controversia, al pretore o al tribunale rispettivamente, secondo i casi, competenti per territorio.
tolto: L'appello deve essere proposto entro giorni dieci dalla notifica della sentenza della Giuria, se viene adito il pretore, e entro giorni 15 dalla notifica se viene adito il tribunale.
tolto: Il ricorso in Cassazione e' esente dal deposito e deve essere interposto, con o senza intervento d'avvocato, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, se e' contro sentenza di pretore, e entro 40 dalla notificazione, se contro sentenza di tribunale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1893-06-15;295~art11 · fonte del testo
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