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[1]Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini fissati negli articoli precedenti il ricorrente deve presentare, sotto pena di decadenza, domanda al presidente della Giunta per la designazione del giorno della discussione del ricorso.
[2]Il decreto del presidente dev'essere notificato all'autorita' che ha emanato il provvedimento impugnato ed alle parti dieci giorni almeno prima di quello stabilito per l'udienza. Questo termine puo' essere, per gravi motivi, abbreviato dal presidente della Giunta fino a giorni tre.
[3]((E' applicabile anche alla domanda e ai ricorsi presentati alle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale la disposizione dell'art. 35 della legge sul Consiglio di Stato, modificato dalla presente legge, riferibilmente al deposito prescritto dall'art. 10 del regolamento per gli uffici di segreteria della Giunta provinciale amministrativa, pubblicato con R. decreto 4 giugno 1891, n. 273.
[4]La decadenza per inadempimento all'obbligo del deposito sara' pronunziata dalla Giunta in Camera di consiglio con ordinanza esente da bollo)).
Testo in vigore dal 30 marzo 1907 al 22 dicembre 2008
