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[1]Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini fissati negli articoli precedenti il ricorrente deve presentare, sotto pena di decadenza, domanda al presidente della Giunta per la designazione del giorno della discussione del ricorso.
[2]Il decreto del presidente dev'essere notificato all'autorita' che ha emanato il provvedimento impugnato ed alle parti dieci giorni almeno prima di quello stabilito per l'udienza. Questo termine puo' essere, per gravi motivi, abbreviato dal presidente della Giunta fino a giorni tre.
Testo in vigore dal 6 maggio 1890 al 30 marzo 1907
