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[1]((L'incompetenza per ragioni di materia puo' essere proposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La Giunta provinciale deve pronunciarla anche d'ufficio.
[2]Contro tali decisioni e' ammesso il ricorso alla competente sezione del Consiglio di Stato, salvo poi sempre, contro le decisioni che da questa saranno proferite, il ricorso alle sezioni unite della Cassazione, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761)).
Testo in vigore dal 30 marzo 1907 al 22 dicembre 2008
