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[1]L'incompetenza per ragione di materia puo' essere elevata in qualunque stadio della causa.
[2]La Giunta provinciale puo' elevarla d'ufficio.
[3]Nulla e' innovato alla legge del 31 marzo 1877, numero 3761.
[4]Sollevata dalle parti o di ufficio la incompetenza della autorita' amministrativa, la Giunta sospendera' ogni ulteriore decisione e rinviera' gli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla competenza.
Testo in vigore dal 6 maggio 1890 al 30 marzo 1907
