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[1]((Nell'esercizio della giurisdizione attribuitagli dalla presente, o da qualsiasi altra legge, la Giunta delibera, con l'intervento in qualita' di presidente del prefetto, o di chi ne fa le veci, dei due consiglieri di prefettura e dei consiglieri elettivi piu' anziani)).
[2]Gli altri due consiglieri elettivi ed i supplenti, gli uni e gli altri per ordine di anzianita', sono chiamati ad adempiere, ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri elettivi impediti od assenti.
Testo in vigore dal 30 marzo 1907 al 22 dicembre 2008
