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[1]Per l'esercizio della giurisdizione nelle materie prevedute dalla presente legge, la Giunta provinciale amministrativa delibera, coll'intervento del prefetto o di chi ne fa le veci in qualita' di presidente, dei due consiglieri di prefettura e dei due consiglieri elettivi piu' anziani.

[2]Gli altri due consiglieri elettivi ed i supplenti, gli uni e gli altri per ordine di anzianita', sono chiamati ad adempiere, ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri elettivi impediti od assenti.

Testo in vigore dal 6 maggio 1890 al 30 marzo 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-05-01;6837~art13 · fonte del testo

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