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[1]La falsa dichiarazione che un oggetto portato al marchio e' di massa omogenea, o che non nasconde materie estranee, sara' punita con la pena del carcere estensibile ad un anno.
[2]Quando mediante la detta falsa dichiarazione si riesca a far marchiare dal saggiatore un oggetto che nasconde materie estranee o che e' formato di massa non omogenea, ovvero quando si alterano una o piu' parti dell'oggetto gia' marchiato, o vi si nascondono materie estranee, il colpevole sara' punito con le pene stabilite dal Codice penale per l'alterazione delle monete, diminuite di un grado. 1 2 3
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187
1Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera i) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] i) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª)".
Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467
2Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera i) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] i) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª)".
Regio Decreto 16 settembre 1904, n. 491
3Il Regio Decreto 16 settembre 1904, n. 491 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera h) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] h) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. decreto del 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e di argento di qualunque titolo, del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª)[...] purche' i contravventori alle leggi sui pesi e sulle misure e relativi regolamenti dimostrino entro due mesi da oggi di avere ottemperato agli obblighi ivi prescritti".
Testo in vigore dal 1 ottobre 1904 al 16 dicembre 2009
