Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La falsa dichiarazione che un oggetto portato al marchio e' di massa omogenea, o che non nasconde materie estranee, sara' punita con la pena del carcere estensibile ad un anno.

[2]Quando mediante la detta falsa dichiarazione si riesca a far marchiare dal saggiatore un oggetto che nasconde materie estranee o che e' formato di massa non omogenea, ovvero quando si alterano una o piu' parti dell'oggetto gia' marchiato, o vi si nascondono materie estranee, il colpevole sara' punito con le pene stabilite dal Codice penale per l'alterazione delle monete, diminuite di un grado. 1 2 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187

1

Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera i) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] i) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª)".

Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467

2

Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera i) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] i) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª)".

Regio Decreto 16 settembre 1904, n. 491

3

Il Regio Decreto 16 settembre 1904, n. 491 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera h) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] h) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. decreto del 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e di argento di qualunque titolo, del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª)[...] purche' i contravventori alle leggi sui pesi e sulle misure e relativi regolamenti dimostrino entro due mesi da oggi di avere ottemperato agli obblighi ivi prescritti".

Testo in vigore dal 1 ottobre 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1904

Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 1902 al 1 ottobre 1904.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 16 settembre 1904, n. 491

    Il Regio Decreto 16 settembre 1904, n. 491 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera h) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] h) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. decreto del 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e di argento di qualunque titolo, del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª)[...] purche' i contravventori alle leggi sui pesi e sulle misure e relativi regolamenti dimostrino entro due mesi da oggi di avere ottemperato agli obblighi ivi prescritti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1872-05-02;806~art7 · fonte del testo

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