Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1901 al 8 dicembre 1902. Leggi il testo vigente →

[1]La falsa dichiarazione che un oggetto portato al marchio e' di massa omogenea, o che non nasconde materie estranee, sara' punita con la pena del carcere estensibile ad un anno.

[2]Quando mediante la detta falsa dichiarazione si riesca a far marchiare dal saggiatore un oggetto che nasconde materie estranee o che e' formato di massa non omogenea, ovvero quando si alterano una o piu' parti dell'oggetto gia' marchiato, o vi si nascondono materie estranee, il colpevole sara' punito con le pene stabilite dal Codice penale per l'alterazione delle monete, diminuite di un grado. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187

1

Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera i) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] i) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª)".

Testo in vigore dal 17 giugno 1901 al 8 dicembre 1902

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 giugno 1901

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1872 al 17 giugno 1901.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187

    Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera i) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] i) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1872-05-02;806~art7 · fonte del testo

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