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[1]La falsa dichiarazione che un oggetto portato al marchio e' di massa omogenea, o che non nasconde materie estranee, sara' punita con la pena del carcere estensibile ad un anno.
[2]Quando mediante la detta falsa dichiarazione si riesca a far marchiare dal saggiatore un oggetto che nasconde materie estranee o che e' formato di massa non omogenea, ovvero quando si alterano una o piu' parti dell'oggetto gia' marchiato, o vi si nascondono materie estranee, il colpevole sara' punito con le pene stabilite dal Codice penale per l'alterazione delle monete, diminuite di un grado. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187
1Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera i) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] i) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª)".
Testo in vigore dal 17 giugno 1901 al 8 dicembre 1902
