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[1]La falsa dichiarazione che un oggetto portato al marchio e' di massa omogenea, o che non nasconde materie estranee, sara' punita con la pena del carcere estensibile ad un anno.

[2]Quando mediante la detta falsa dichiarazione si riesca a far marchiare dal saggiatore un oggetto che nasconde materie estranee o che e' formato di massa non omogenea, ovvero quando si alterano una o piu' parti dell'oggetto gia' marchiato, o vi si nascondono materie estranee, il colpevole sara' punito con le pene stabilite dal Codice penale per l'alterazione delle monete, diminuite di un grado.

Testo in vigore dal 1 giugno 1872 al 17 giugno 1901

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1872-05-02;806~art7 · fonte del testo

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