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[1]Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:
[2]1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;
[3]2° se ((compiuto il 18° anno)) risiede nel Regno e dichiara ((entro il 19° anno)) di eleggere la cittadinanza italiana; 6
[4]3° se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.
[5]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1977, n. 753
6La L. 1977, n. 753, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, numero 39.
Testo in vigore dal 5 novembre 1977 al 16 agosto 1992
