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[1]Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:
[2]1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;
[3]2° se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;
[4]3° se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.
[5]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.
Testo in vigore dal 30 giugno 1912 al 5 novembre 1977
