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[1]((Gli Istituti indicati nell'art. 1 non potranno d'ora in poi fare impieghi diretti tranne che per lo investimento del loro fondo di riserva, ossia massa di rispetto; e per operazioni sui Buoni del Tesoro autorizzate dal Governo; salvo per la Banca Nazionale nel Regno d'Italia il disposto dell'art. 10 circa l'operazione della conversione del Prestito Nazionale.
[2]Previa autorizzazione del Governo potranno farsi impieghi diretti nel solo caso che siano necessari per assicurare crediti preesistenti.
[3]Non saranno considerate come impiego diretto le cessioni dei Buoni del Tesoro per una scadenza non maggiore di tre mesi)).
Testo in vigore dal 15 luglio 1878 al 23 aprile 1881
