Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1881 al 16 dicembre 2009. 335 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: L'ammontare totale del patrimonio o capitale utile alla tripla circolazione, non potra' essere maggiore per ciascun istituto, di quello accertato al 31 dicembre 1873, salvo le disposizioni seguenti:
tolto: 1. La Banca Romana e' autorizzata ad emettere, entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, la seconda serie di 5000 azioni, e dentro tre mesi successivi la terza serie di altre 5000 azioni;
tolto: Il valore nominale delle 10,000 azioni di nuova emissione sara' computato nell'accertamento del patrimonio o capitale. L'eventuale maggiore prodotto della vendita di dette azioni, dovra' andare nel fondo di riserva o massa di rispetto;
tolto: 2. I Banchi di Napoli e di Sicilia sono autorizzati ad aumentare, nei modi consentiti dai loro statuti, ed indipendentemente dal fondo di riserva o massa di rispetto, il proprio patrimonio o capitale, sino al 50 per cento della somma accertata giusta l'articolo precedente;
tolto: Tale aumento sara' considerato come esistente sino da ora per gli effetti dell'articolo 7; ma se nel termine di dieci anni non fosse effettivamente compiuto, la circolazione dei biglietti di detti Banchi sara' ridotta in proporzione;
tolto: 3. Per la Banca Nazionale nel Regno d'Italia la somma di 50 milioni effettivamente versata al 31 dicembre 1873, in aggiunta ai primi 100 milioni, sara' computata come capitale utile agli effetti dell'articolo 7. Pero' l'emissione di biglietti relativa a due terzi dei detti 50 milioni non potra' farsi dalla Banca, se non successivamente in 12 rate uguali, a cominciare dal 1° ottobre 1874, secondo le scadenze del prestito nazionale.
tolto: Compiuta la conversione di tale prestito, la circolazione massima della predetta Banca non potra' mai eccedere la somma di 450 milioni.
tolto: Salvo queste disposizioni, la convenzione relativa al prestito sopradetto, approvata con legge 19 aprile 1872, n. 759, rimane ferma in ogni sua parte.
tolto: Ogni altro aumento che in qualunque modo e sotto qualunque titolo fosse portato ai patrimonii o capitali degli Istituti suddetti, secondo la facolta' loro attribuita dai rispettivi, statuti, varra' di semplice fondo di riserva e non potra' autorizzare alcun aumento alla circolazione di biglietti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1874-04-30;1920~art10 · fonte del testo
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