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Gli istituti indicati nell'articolo 1 non potranno d'ora in poi fare impieghi diretti, senza formale autorizzazione del Governo, tranne che per l'investimento del loro fondo di riserva, ossia massa di rispetto, e per operazioni sui Buoni del Tesoro; salvo, per la Banca Nazionale nel Regno d'Italia, il disposto dell'art. 10 circa l'operazione della conversione del prestito nazionale.

Testo in vigore dal 22 maggio 1874 al 15 luglio 1878

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1874-04-30;1920~art22 · fonte del testo

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