Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1874 al 15 luglio 1878. Leggi il testo vigente →
Gli istituti indicati nell'articolo 1 non potranno d'ora in poi fare impieghi diretti, senza formale autorizzazione del Governo, tranne che per l'investimento del loro fondo di riserva, ossia massa di rispetto, e per operazioni sui Buoni del Tesoro; salvo, per la Banca Nazionale nel Regno d'Italia, il disposto dell'art. 10 circa l'operazione della conversione del prestito nazionale.
Testo in vigore dal 22 maggio 1874 al 15 luglio 1878
