Art. 72 — La presente Legge andrà in pieno vigore col 1° gennaio 1871
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La presente Legge andra' in vigore col giorno 1° gennaio Le disposizioni per altro contenute nel primo capoverso dell'articolo 38, e negli articoli 54, 55 e 69, entreranno in vigore con la pubblicazione della Legge.
Testo in vigore dal 5 maggio 1869 al 10 gennaio 1870
