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[1]Le Commissioni temporanee, istituite con la Legge 14 agosto 1862, n. 800, cesseranno col 1° gennaio I conti che si trovassero a quell'epoca tuttora pendenti presso le medesime, saranno giudicati dalla Corte dei conti del Regno con le norme delle Leggi dei cessati Governi.

[2]Il Presidente della Corte proporra' al Governo i provvedimenti necessari secondo il bisogno di questo transitorio servizio.

Testo in vigore dal 5 maggio 1869 al 15 gennaio 1870

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1869-04-22;5026~art70 · fonte del testo

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