[1]Le Commissioni temporanee, istituite con la Legge 14 agosto 1862, n. 800, cesseranno col 1° gennaio I conti che si trovassero a quell'epoca tuttora pendenti presso le medesime, saranno giudicati dalla Corte dei conti del Regno con le norme delle Leggi dei cessati Governi.
[2]Il Presidente della Corte proporra' al Governo i provvedimenti necessari secondo il bisogno di questo transitorio servizio. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 31 dicembre 1869, n. 5413
2Il Regio Decreto 31 dicembre 1869, n. 5413 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'articolo 70 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026, e' posto in vigore a partire dal 1° gennaio 1870".
Testo vigente dal 15 gennaio 1870
