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[1]Gli Agenti dell'amministrazione, che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre, delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, ovvero debito di materia, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negl'incarichi attribuiti ai detti Agenti, dipendono rispettivamente dai vari Ministeri, e sono sotto la vigilanza del Ministero delle Finanze e la giurisdizione della Corte dei conti.
[2]Sono anche sottoposti alla vigilanza del Ministro delle Finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti gl'Impiegati dipendenti dai vari Ministeri, ai quali sia dato l'incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura o provenienza.
Testo in vigore dal 5 maggio 1869 al 17 aprile 1870
