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[1]Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per Legge speciale.
[2]Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato e per Regio Decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del Regno, le alienazioni e permute dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte del Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, fermo il disposto delle Leggi vigenti e la alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie.
[3]L'alienazione delle navi dello Stato dovra' essere autorizzata nella Legge del bilancio o per Legge speciale.
Testo in vigore dal 5 maggio 1869 al 12 febbraio 1870
