E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del patrimonio dello Stato situati all'estero quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente e non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati. Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro. L'alienazione degli immobili ha luogo mediante contratti da stipularsi anche a trattativa privata, qualunque sia il valore degli immobili. Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilita', da indicarsi nel decreto di cui al secondo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato possono essere ceduti, alla pari ovvero con conguaglio a favore o a carico dell'erario, in permuta di altri beni immobili qualunque sia il loro valore. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 7, primo comma, 9, terzo comma e 10, secondo comma, della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, per i contratti di vendita di cui al precedente primo comma, si applica il disposto dell'art. 10, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Testo vigente dal 13 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;34~art1 · fonte del testo

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