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I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici Ufficiali a cio' delegati, e colle norme che verranno stabilite nel Regolamento. Gli atti stipulati dinanzi ai suddetti Ufficiali avranno forza di titolo autentico.
Testo in vigore dal 5 maggio 1869 al 12 febbraio 1870
