Art. 11
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[1]I funzionari giudiziari debbono assumere l'esercizio delle loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data della registrazione alla corte dei conti del decreto di nomina o destinazione.
[2]Il ministro della giustizia puo' abbreviare o prorogare per giuste cause il termine anzidetto, ma la proroga non puo' essere maggiore di altri giorni trenta.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1566
9Il Decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1566 ha disposto (con l'art. 1, comma, numero 2)) che "Durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace avranno vigore le norme seguenti: [...] Salvo quanto e' disposto nell'art. 6 della legge 27 dicembre 1914, n. 1404, il termine di legge di cui all'art. 11, primo comma dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 serie 1ª, entro il quale i magistrati devono assumere l'esercizio delle loro funzioni, non e' prorogabile per alcuna ragione. L'applicazione del 3° comma dell'articolo suddetto non puo' essere disposta per un periodo di tempo superiore ad un mese; e le applicazioni gia' ordinate devono cessare, entro lo stesso periodo di tempo, dalla data del presente decreto".
Regio Decreto 24 aprile 1921, n. 745
12Il Regio Decreto 24 aprile 1921, n. 745, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1566, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La durata in vigore delle disposizioni stabilite durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace dei numeri 1 e 2 [...] del decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1566, e' prorogata di altri tre mesi a decorrere dal termine indicato nei decreti medesimi".
Testo in vigore dal 7 luglio 1921 al 10 settembre 1921
