Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 8 novembre 1915. Leggi il testo vigente →
[1]I funzionari giudiziari debbono assumere l'esercizio delle loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data della registrazione alla corte dei conti del decreto di nomina o destinazione.
[2]Il ministro della giustizia puo' abbreviare o prorogare per giuste cause il termine anzidetto, ma la proroga non puo' essere maggiore di altri giorni trenta.
[3]Allorche' per ragioni di servizio il ministro della giustizia abbia ordinato che il funzionario tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio, i termini anzidetti decorrono dal giorno in cui cessi tale esercizio.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 8 novembre 1915
