Art. 11
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[1]I funzionari giudiziari debbono assumere l'esercizio delle loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data della registrazione alla corte dei conti del decreto di nomina o destinazione.
[2]Il ministro della giustizia puo' abbreviare o prorogare per giuste cause il termine anzidetto, ma la proroga non puo' essere maggiore di altri giorni trenta.
[3]Allorche' per ragioni di servizio il ministro della giustizia abbia ordinato che il funzionario tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio, i termini anzidetti decorrono dal giorno in cui cessi tale esercizio. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1566
9Il Decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1566 ha disposto (con l'art. 1, comma, numero 2)) che "Durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace avranno vigore le norme seguenti: [...] Salvo quanto e' disposto nell'art. 6 della legge 27 dicembre 1914, n. 1404, il termine di legge di cui all'art. 11, primo comma dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 serie 1ª, entro il quale i magistrati devono assumere l'esercizio delle loro funzioni, non e' prorogabile per alcuna ragione. L'applicazione del 3° comma dell'articolo suddetto non puo' essere disposta per un periodo di tempo superiore ad un mese; e le applicazioni gia' ordinate devono cessare, entro lo stesso periodo di tempo, dalla data del presente decreto".
Testo in vigore dal 8 novembre 1915 al 7 luglio 1921
