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[1]E' data facolta' al Governo del Re:

[2]1° di stabilire la pianta organica degli uffici di pubblica sicurezza, dei funzionari, degli impiegati e delle guardie di citta' per la capitale del Regno, senza essere vincolato dalle disposizioni dell'articolo 4, e per l'ammissione degli ufficiali e pel reclutamento delle guardie dalle norme prescritte dagli articoli 9 e 24 della legge 21 dicembre 1890 n. 7321 (serie 3ª);

[3]2° di riordinare e distribuire le funzioni e le competenze attuali degli uffici e degli ufficiali sopra indicati.

[4]Il nuovo ordinamento sara' sottoposto all'approvazione del Parlamento fra due anni dalla sua attuazione.

Testo in vigore dal 17 luglio 1897 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1897-07-11;265~art1 · fonte del testo

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