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[1]E' data facolta' al Governo del Re:
[2]1° di stabilire la pianta organica degli uffici di pubblica sicurezza, dei funzionari, degli impiegati e delle guardie di citta' per la capitale del Regno, senza essere vincolato dalle disposizioni dell'articolo 4, e per l'ammissione degli ufficiali e pel reclutamento delle guardie dalle norme prescritte dagli articoli 9 e 24 della legge 21 dicembre 1890 n. 7321 (serie 3ª);
[3]2° di riordinare e distribuire le funzioni e le competenze attuali degli uffici e degli ufficiali sopra indicati.
[4]Il nuovo ordinamento sara' sottoposto all'approvazione del Parlamento fra due anni dalla sua attuazione.
Testo in vigore dal 17 luglio 1897 al 16 dicembre 2009
